Con la presente ordinanza la Cassazione ha giudicato antisindacale la condotta di un’azienda, rea di avere applicato la trattenuta dallo stipendio, a tutti i dipendenti risultati assenti nei giorni di turno festivo, coincidenti con uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali. I giorni in questione erano il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1^ maggio.

Secondo la Corte, che conferma la sentenza di Appello, l’azienda ha arbitrariamente e inopinatamente dato per scontata l’adesione allo sciopero solo in virtù dell’assenza dal lavoro nei giorni festivi, trascurando le seguenti circostanze dirimenti:

  1. a) il Contratto Collettivo applicato non prevedeva alcun obbligo per i dipendenti di fornire la propria prestazione nei giorni festivi;
  2. b) l’inserimento nel relativo turno di lavoro nei giorni festivi era avvenuto per esclusiva iniziativa datoriale, senza una manifestazione di consenso da parte dei prestatori;
  3. c) a costoro non può essere imposto alcun onere di fornire preventiva comunicazione al datore di adesione allo sciopero, né questi può qualificare in tal senso tale comportamento silente, così da autolegittimare la trattenute retributiva.

Per i giudici di legittimità, quindi, in presenza di tali condizioni, se i giorni festivi coincidono con quelli di astensione dal lavoro a seguito di indizione di uno sciopero, il datore non può effettuare alcuna trattenuta retributiva a titolo di adesione allo sciopero, in maniera indiscriminata, nei confronti dei dipendenti che, pur inseriti nel turno, non si siano presentati al lavoro.

Corte di Cassazione - n. 9028 del 1 aprile 2019