In attuazione della Direttiva Europea n. 2011/93/, è stato emanato il D.Lgs. 4/3/ 2014 n. 39 contenente norme di contrasto agli abusi e allo sfruttamento dei minori, che ha introdotto, per ciò che qui può interessare, norme di diretto interesse per i datori di lavoro, ancora oggi attuali.

La norma, entrata in vigore il 6 aprile 2014, dispone che tutti i datori di lavoro/committenti che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori (età inferiore a 18 anni),devono acquisire, previo consenso del lavoratore interessato, il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività a contatto con minori, per taluno dei seguenti reati:

  • prostituzione minorile (art. 600-bis)
  • pornografia minorile (art. 600-ter)
  • detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
  • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies)
  • adescamento di minori (art. 609-undecies).

Le attività professionali vanno intese in senso ampio, e concernono ogni tipologia di rapporto subordinato o autonomo, di collaborazione, con o senza partita Iva, nonché attività di volontariato svolte a vario titolo; ciò che conta è che tutte queste attività comportino contatti diretti e regolari con minori in quanto oggetto della mansione o incarico; di qui l’esclusione dall’obbligo di produrre il certificato per figure di responsabili e preposti che sovraintendono le attività dell’operatore diretto. Fra le professioni e lavori, comportanti strutturalmente contatto diretto con i minori, rientrano a pieno titolo quelli svolti da insegnanti, bidelli, educatori, allenatori e istruttori sportivi per ragazzi, pediatri, animatori turistici per bambini, conducenti scuolabus, attività di spettacolo e circensi, e via dicendo.

La portata della norma è molto ampia e non sembra escludere alcuna categoria dall’obbligo. Tuttavia la circolare Minlav n. 9/2014 esclude da tale obbligo i datori di lavoro domestici (probabilmente per non interferire nella vita familiare), ancorché siano presenti domestici e baby sitter con regolari e diuturni contatti con minori.

Registriamo ancora che la norma prevede l’obbligo del certificato solo per i nuovi rapporti instaurati a partire dal 6 aprile 2014, da acquisire al momento dell’assunzione, previo consenso esplicito dell’interessato. Si può parlare di “falla” normativa dal momento che si rischia di lasciare a contatto con minori lavoratori che, nel corso dello svolgimento del rapporto (che magari dura ininterrottamente da anni) vengono condannati per reati che hanno a che fare con violenze nei riguardi di minori. Come emerso da un recente fatto di cronaca (marzo 2019 – incendio di scuolabus con 51 bimbi a bordo) dove l’autista responsabile dell’accaduto, assunto dall’impresa appaltatrice sin dal 2002, aveva riportato nel 2017 una condanna definitiva per violenza sessuale nei confronti di una minore.

Il datore di lavoro inottemperante viene punito con una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.

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