La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe, ha escluso la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad una lavoratrice, che scivolava a terra riportando una frattura alla gamba, nel percorrere un pavimento bagnato mentre erano in corso le pulizie, nonostante la presenza di adeguata segnaletica di attenzione.

La lavoratrice, dopo essere stata regolarmente risarcita dall’Inail per l’infortunio, ha chiamato in giudizio il datore, imputandogli la responsabilità per l’accaduto al fine di ottenere il risarcimento per il danno differenziale (danno ulteriore non risarcito da Inail). In Appello l’azienda è stata riconosciuta responsabile per non avere adottato tutte le misure organizzative adeguate a prevenire l’infortunio, fra cui quella di non avere fatto eseguire i lavori di pulizia (appaltati ad impresa esterna) fuori dall’orario di lavoro.

La Suprema Corte non è stata dello stesso parere, e se da un lato ha ricordato, ai sensi dell’art.  2087 codice civile, che l’azienda ha l’obbligo di porre in atto ogni iniziativa volta a prevenire gli infortuni, adottando anche le migliori esperienze e tecniche disponibili, dall’altro ha escluso che ciò configuri una responsabilità oggettiva a carico della stessa, a prescindere. Concludendo che non può essere addebitata all’azienda la scelta di consentire lo svolgimento delle pulizie durante l’orario di lavoro, posto che, come nel caso specifico, la segnaletica di avvertimento, posta dall’addetto alle pulizie, era ampiamente adeguata; per cui di fronte alla libera scelta della lavoratrice di ignorare questi avvertimenti, al datore di lavoro non può essere addossata la responsabilità per l’evento infortunistico.

Corte di Cassazione - n.14066 del 23 maggio 2019

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