Il datore non può rifiutarsi di versare il contributo al sindacato scelto dal dipendente accampando impedimenti di varia natura. Con la presente sentenza la Suprema Corte, a sezioni unite, conferma il suo orientamento, già espresso in una precedente del 2005, disponendo con linguaggio chiaro e diretto, quanto segue:
“Ben possono i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato – cessione che non richiede in via generale il consenso del debitore – , richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex articoli 1374 (obblighi delle parti) e 1375 (buona fede) del codice civile, deve provarne l’esistenza ….. Il rifiuto del datore di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività”.