Il caso: un lavoratore dipendente ha ottenuto un certificato di malattia della durata di cinque giorni per “gonalgia” – infiammazione del ginocchio – guaribile stando rigorosamente a riposo. Il lavoratore, la sera del quarto giorno di assenza dal lavoro, è stato sorpreso in una pizzeria a mangiare e a ballare.

La Corte di Cassazione, per il caso di specie, è arrivata a configurare, in capo al lavoratore, il reato di “falsità ideologica in certificati” sulla base del seguente assunto:

“è pacifico che il reato di cui all’art. 481 del codice penale può essere realizzato attraverso l’induzione in errore del soggetto ( medico dell’USL) chiamato ad emettere la certificazione medica mediante una falsa rappresentazione di una malattia (o di sintomi di essa) che di fatto sono risultati inesistenti. Il fatto che il sanitario chiamato ad emettere la certificazione non abbia proceduto ad effettuare un materiale accertamento diagnostico limitandosi a prendere atto della sintomatologia riferita dal paziente non consente di escludere l’inganno e quindi la falsità ideologica del documento emesso”.

Secondo gli stessi giudici da tale comportamento deriva anche il reato di truffa dal momento che “lo stesso è configurabile nel caso di assenza retribuita dal luogo di lavoro documentato da una falsa certificazione sanitaria utilizzata per giustificare l’assenza stessa”.

Corte di Cassazione – n. 44578 del 31 ottobre 2019

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