Con la sentenza citata, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione molto dibattuta, riguardante il trattamento delle ferie arretrate qualora queste non siano state godute dal lavoratore a causa dell’Azienda, statuendo il seguente principio:

qualora il lavoratore si dichiari disponibile ad usufruire delle ferie arretrate, anche sulla base di un accordo intervenuto con l’Azienda per il suo smaltimento, è l’Azienda che si deve preoccupare di porlo in ferie consentendo l’effettivo godimento; altrimenti è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva per mancato godimento. Solo il rifiuto esplicito del lavoratore all’offerta di fruire del proprio diritto, esonera l’Azienda dal pagamento di tale indennità.

Così la Corte si è espressa rispetto alla diatriba sorta tra un’azienda e un lavoratore che aveva maturato un cospicuo monte ferie arretrate e ne chiedeva il pagamento, per un ammontare riconosciuto dalla Corte d’Appello di oltre 50.000,00 euro, e che l’azienda non intendeva pagare.

I giudici della Corte Suprema, però, hanno rilevato che, sebbene il lavoratore non avesse fatto esplicita e formale richiesta di godimento delle ferie, nel momento in cui questi ricordava all’azienda il proprio diritto alle ferie, se lo era sempre visto negare a causa della dichiarata impossibilità di sostituirlo con altro personale data la natura del suo lavoro. L’azienda si è vista condannata al pagamento dell’indennità, a maggior ragione in questo caso, per la diretta responsabilità sul mancato godimento.

Ricorda ancora la Corte che, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite a tempo debito, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostituiva che, per un verso ha natura risarcitoria, per il danno subito dal lavoratore costituito dalla perdita del bene costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.)) del riposo (che consente recupero energie, cura relazioni familiari e sociali, svolgimento attività ricreative), e per altro verso ha natura retributivaquale corrispettivo per attività lavorativa resa in un periodo che doveva invece essere destinato al godimento delle ferie.

Sentenza:

Corte di Cassazione – n. 276 del 12 gennaio 2016