La presente ordinanza sancisce la responsabilità (penale) del datore, a fronte di infortunio occorso al lavoratore, per avere omesso di specificare adeguatamente nel DVR i rischi insiti nell’uso di determinati prodotti chimici, i quali erano sì stati valutati come fattore di rischio, ma solo per malattie professionali, omettendo di evidenziare che potevano essere causa di incendio, come in effetti è accaduto, ed in seguito al quale, il lavoratore ha subito ustioni guaribili in 40 giorni.
Nel caso il datore (amministratore unico di società), in qualità di Rappresentante del Servizio di Sicurezza e Protezione, viene condannato, secondo il profilo di colpa di cui all’art. 29 D.Lgs. 81/2008, per non avere effettuato la valutazione del rischio connesso allo svolgimento di attività lavorativa comportante uso di prodotti infiammabili.
Secondo la Corte infatti il datore ha l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di rischio concretamente presenti all’interno dell’azienda, non mancando di aggiornare conseguentemente il DVR, con il massimo grado di specificità possibile, evidenziando in esso le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’essenzialità del documento scaturisce dal fatto che senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza presenti, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica.
Va ricordato che in tema di prevenzione degli infortuni, deve essere sempre accertato in concreto il rapporto causale fra la condotta omissiva del datore (carenti misure antinfortunistiche) e l’evento lesivo concretamente verificatosi. Nel caso di specie, risultando conclamata tale causalità, la Suprema Corte, ha confermato la responsabilità del datore, già sancita dalla sentenza della Corte di Appello.