La legge di Bilancio 2020 ha introdotto delle significative modifiche al regime di esenzione fiscale dei buoni pasto. In estrema sintesi oggi risulta che i buoni pasto elettronici sono due volte più convenienti di quelli cartacei: limite giornaliero di esenzione 8 euro per i primi, 4 euro per i secondi. In precedenza il limite era rispettivamente di 7 euro e di 5,29 euro. Per esenzione si intende nessun assoggettamento a contributi previdenziali e a ritenute fiscali.

Il quadro riepilogativo dei buoni pasto/servizi mensa ad oggi risulta essere il seguente:

Limiti di esenzione:

  1. a) 4 euro giornalieri per i buoni cartacei
  2. b) 8 euro giornalieri per i buoni elettronici
  3. c) 5,29 euro giornalieri per erogazione di indennità sostitutive del vitto (quindi somme di denaro) a lavoratori addetti a cantieri edili o altre strutture lavorative ubicate in zone prive di servizi di ristorazione o difficilmente raggiungibili (invariato)
  4. d) esenzione totale per i servizi mensa a favore del personale, organizzati direttamente dal datore di lavoro attraverso mense interne, o dati in gestione a terzi, o tramite convenzioni con pubblici esercizi; in questa categoria rientra anche il servizio fornito attraverso le “card elettroniche” utilizzabili dal lavoratore presso l’esercizio convenzionato con il datore come mezzo identificativo; l’esenzione è esclusa per il valore del pasto eccedente i limiti (eventuali) di importo stabiliti nelle convenzioni (invariato)
  5. e) imponibilità totale in caso di corresponsione di indennità sostituiva del servizio mensa (somma di denaro), escluse le casistiche di cui al punto c) entro il limite di esenzione (invariato)

Nel caso in cui i buoni abbiano un valore facciale superiore alla soglia di esenzione, la parte eccedente sarà da considerare imponibile ai fini contributivi e fiscali (invariato). Ad es. può accadere per i buoni da 5,29 precedentemente acquistati, ancora da smaltire, che vengono fruiti nel 2020.

Il buono non è cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro; va utilizzato per l’intero valore facciale, cioè senza diritto a resto in denaro. Il lavoratore può utilizzare cumulativamente fino ad un massimo di 8 buoni nello stesso giorno.

Decorrenza: i nuovi limiti di cui ai punti a) e b) decorrono dal 01.01.2020. Invariati gli altri punti.

Condizioni e soggetti destinatari:

La platea dei beneficiari è ampia: sono tutti i dipendenti e collaboratori la cui remunerazione rientri in senso lato nei redditi di lavoro dipendente e assimilato. Vi rientrano quindi anche stagisti, lavoratori in somministrazione, co.co.co compresi gli amministratori, salvo che questi ultimi non operino come professionisti in regime di partita Iva.

Secondo l’Agenzia Entrate per godere delle esenzioni, le erogazioni dovranno potenzialmente riguardare la generalità dei dipendenti e collaboratori o categorie omogenee di essi (secondo le regole già note). Per categorie omogenee si intendono, ad es.: tutti quelli di una certa qualifica o livello, i turnisti, e così via.

Il principio è quello di non discriminazione o personalizzazione del servizio, perché in tal caso rientreremmo nella categoria dei benefit personali, che come noto, sono considerati retribuzione in natura e quindi interamente tassabili.

Conclusione: l’intervento sui buoni, evidenziando un disfavore del legislatore verso quelli cartacei, ha lo scopo di indurre i datori di lavoro a privilegiare il ricorso ai buoni elettronici, che oltre a godere di una maggiore quota di esenzione (nell’interesse stesso dei datori e dei lavoratori), consentono di monitorarne l’utilizzo in tempo reale, stante la piena ed immediata tracciabilità, così da ostacolare possibili comportamenti opportunistici.

Per una corretta gestione di tutta la problematica è altamente consigliato che le aziende si facciano assistere professionalmente, in particolare dal Consulente del Lavoro, che potrà consigliare le soluzioni più opportune, verificare o stipulare convenzioni, predisporre accordi o regolamenti aziendali sull’uso dei buoni e più in generale sui servizi mensa, redigere i prospetti paga in conformità.

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