Secondo la Cassazione non è giustificata l’assenza domiciliare del lavoratore durante le ore di reperibilità, per aver dovuto accompagnare all’ospedale un familiare (figlio minore), che doveva sottoporsi ad un accertamento sanitario già programmato. Non sussistenti i motivi di urgenza o lo stato di necessità che soli avrebbero potuto giustificare tale assenza. La presenza “altrove” del lavoratore non è stata ritenuta indifferibile né questi è riuscito a dimostrare che altri familiari erano nella impossibilità di occuparsi del minore (nel caso di specie il lavoratore aveva anche omesso di comunicare previamente l’assenza al proprio datore).

Così ha sentenziato la Corte affermando che “il giustificato motivo di esonero dal lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre  consistere in una improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”. Massima già esplicitata nella precedente sentenza n. 14735 del 2004. Orientamento consolidato.

Corte di Cassazione – n. 24492 del 01 ottobre 2019

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