Il telelavoro e le sue forme
Il telelavoro è una forma di organizzazione o di esecuzione del lavoro che utilizza tecnologie informatiche nell’ambito di un rapporto di lavoro, nel quale l’attività lavorativa (che dovrebbe essere svolta nella sede dell’impresa) viene resa al di fuori dell’ambiente della stessa.
Un’attività può configurarsi quindi come telelavoro nel caso siano rispettate le seguenti condizioni:
- esista una delocalizzazione dell’attività rispetto alla tradizionale sede di lavoro;
- vengano utilizzati strumenti telematici nell’esecuzione del lavoro;
- l’attività svolta a distanza abbia caratteristiche di sistematicità ed esista un rapporto di lavoro.
Da un punto di vista tecnico, possiamo individuare tre tipologie di telelavoro:
- il telelavoro da casa è quello tipico del lavoratore dipendente e del collaboratore;
- il telelavoro mobile è invece diffuso soprattutto tra i rappresentanti, i venditori, i tecnici di assistenza e i giornalisti;
- il telelavoro a distanza è invece tipico di quelle strutture (ad esempio i telecentri), periferiche rispetto alla sede centrale dell’azienda, messe a disposizione dei lavoratori per favorire le loro prestazioni.
Siamo in ogni caso in presenza di un lavoro atipico che, se realizzato nell’ambito del lavoro subordinato, può distinguersi tra telelavoro a domicilio (il c.d. homework) e il telelavoro mobile, da realizzarsi direttamente presso la clientela.
La tendenza ad oggi manifestata (tanto in via legislativa, quanto in via di adeguamento contrattuale della fattispecie) è stata quella di ricondurre l’istituto nell’ambito del lavoro subordinato.
Ciò non toglie comunque la possibilità di rientrare, in taluni casi, nell’area della parasubordinazione (lavoro autonomo sotto forma di co.co.) fermo restando il rispetto dei vincoli normativi vigenti in materia.
Evidenziamo inoltre che iI telelavoro da casa può essere utile per l’occupazione di lavoratori disabili che, diversamente, in molti casi, potrebbero essere difficilmente impiegabili all’interno dell’azienda.
Le prestazioni lavorative rese in modalità di telelavoro
Più nel dettaglio degli aspetti legati alla “gestione” del rapporto di lavoro è opportuno rilevare che:
- si tratta di un normale rapporto di lavoro dipendente, soggetto alla relativa normativa, anche assicurativo-previdenziale;
- giurisdizionalmente è competente il giudice nella cui circoscrizione si trova la sede dell’impresa e non quello del lavoratore;
- trovano applicazione le disposizioni previste dallo Statuto dei Lavoratori in tema di controlli;
- trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile in tema di cause di sospensione del rapporto di lavoro (malattie, infortuni, ecc..)
Un discorso a parte può essere invece fatto per quanto attiene alla computabilità dei telelavoratori ai fini di particolari richiami ed istituti normativi; in particolare, ai fini del computo nella base di calcolo per l’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamenti individuali ed in materia di collocamento dei disabili, il telelavoratore, sebbene possa svolgere tutta o parte della propria attività lavorativa all’esterno, è a tutti gli effetti un lavoratore “ordinario”. Tuttavia, il Decreto Legislativo 80/2015 (Jobs Act), ha stabilito l’esclusione dei telelavoratori dal computo dei limiti numerici per quelle aziende che, in forza di quanto previsto dai contratti collettivi, utilizzino il telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L’accordo interconfederale del 9 giugno 2004, sottoscritto dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nel recepire l’intesa-quadro europea del 16 luglio 2002, è ancora oggi la base di riferimento per l’applicazione del telelavoro nell’ambito del lavoro subordinato, disciplinandone dettagliatamente: definizione – campo di applicazione – volontarietà – condizioni di lavoro – protezione dei dati – diritto alla riservatezza – strumenti di lavoro – sicurezza e salute sul lavoro – organizzazione del lavoro e formazione – diritti dei lavoratori – ambiti di intervento dei contratti collettivi di categoria.