Cassato il ricorso del lavoratore che, dopo essere stato ritenuto idoneo alla carica dirigenziale da parte di una società di recruiting incaricata dall’azienda datrice di lavoro, non si vede assegnare il posto da dirigente ma preferire altri soggetti.
Nel caso di specie non è emerso alcuna prova che il datore di lavoro fosse tenuto per contratto ad attenersi scrupolosamente alla “classifica” stilata dalla società di recruiting; pertanto è da ritenere che il datore sia sempre libero di scegliere secondo autonome valutazioni chi promuovere dirigente.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4031 del 1^ marzo 2016, ha giudicato la contesa tra lavoratore e azienda, sostenendo che la perdita di chance lamentata dal lavoratore per non avere ottenuto la qualifica dirigenziale non può essere riconosciuta nel caso di specie, in quanto risulta escluso ogni vincolo per il datore di lavoro nel seguire le indicazioni della società di recruiting, che quindi opera solo a supporto della decisione, ma non in modo vincolante. Di conseguenza l’azienda non ha violato nemmeno i principi di buona fede e correttezza.