Il diritto all’agente della provvigione prevista dall’art. 1748 c.c., per gli affari conclusi direttamente dal preponente che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente, presuppone che questi abbia espletato almeno in minima parte l’attività pattuita tentando di concludere dei contratti, predisponendo un’organizzazione o svolgendo un’attività quantomeno informativa nei confronti del preponente.
La puntualizzazione appare opportuna in quanto spesso si ritiene che il solo fatto di beneficiare dell’esclusiva comporti il diritto dell’agente alla provvigione. Viene invece statuito che questa non deriva da una posizione di “rendita”, ma da uno svolgimento diligente e assiduo dell’attività promozionale ed informativa da parte dell’agente, cosicché anche gli affari conclusi dal preponente appaiono riconducibili a tale sua attività.

Sentenza:

Corte di Cassazione – n. 11721 del 15 maggio 2013