In caso di svolgimento di mansioni promiscue, la verifica se al lavoratore, che abbia svolto anche mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello in cui è inquadrato, spetti il superiore inquadramento e le relative differenze retributive, deve essere condotta non già limitandosi a confrontare in termini quantitativi semplicemente il tempo impiegato in una mansione o nell’altra, ma la comparazione dovrà spingersi ad analizzare la diversa qualità delle mansioni, dando prevalenza (e qui sta il punto) alla mansione caratterizzata da un maggiore contenuto professionale.
Questo importante ed interessante principio è stato sancito dalla sentenza in esame, dovendo la Cassazione pronunciarsi sul caso riguardante un gruppo di addetti ai servizi rampa di una società aeroportuale, i quali, allo scopo di sostituire due responsabili di turno per un periodo di oltre tre anni, erano stati assegnati ciascuno a mansioni superiori per diversi giorni al mese.
La Cassazione, confermando le sentenze di 1^ e 2^ grado, ha accolto le istanze dei lavoratori, precisando che l’esercizio aggiuntivo di mansioni di superiore livello contrattuale, se espletate in modo costante e sistematico e per un apprezzabile arco di tempo, determina il diritto all’inquadramento al livello più elevato e alle relative differenze retributive, dovendo considerare prevalente, nella comparazione delle mansioni, quelle di maggiore pregio professionale (qualità), anche se in termini di tempo impiegato risultavano prevalenti le mansioni inferiori (quantità).