In settori produttivi ad alta intensità di manodopera (come può essere il caso dell’appalto di servizi di logistica trattato dalla presente sentenza), la subordinazione può prescindere dall’esercizio di un potere materiale di direzione e controllo esercitato direttamente dai responsabili aziendali, e manifestarsi anche solo con l’utilizzo di strumenti e apparecchi digitali deputati a guidare il processo produttivo.

Questo il senso della pronuncia con la quale il Tribunale di Padova ha ritenuto non genuino l’appalto per la gestione dei servizi di logistica che un’impresa ha affidato ad una cooperativa, dichiarandoli conseguentemente dipendenti dell’azienda committente. I lavoratori della cooperativa sono riusciti a dimostrare in giudizio che ricevevano le direttive attraverso un terminale mobile e collegamenti con cuffie e microfoni: su un lettore ottico comparivano gli ordini da evadere e una voce registrata indicava loro dove depositare la merce. Poiché tali strumenti digitali erano di pertinenza dell’azienda committente e da questa gestiti, il giudice li ha ritenuti un mezzo privilegiato attraverso il quale veniva posto in essere il potere di eterodirezione dei lavoratori, a nulla rilevando che i responsabili della cooperativa fossero presenti in azienda ed esercitassero un potere di controllo attivo sulle loro prestazioni. E conseguentemente ha ricondotto tali lavoratori alle dirette dipendenze del committente.

E’ una sentenza importante che evidenzia come, oggi, il ricorso ad apparecchiature tecnologicamente avanzate per la gestione del processo produttivo, rappresenti un mezzo attraverso il quale demandare l’esercizio dei tipici poteri di direzione e controllo propri del rapporto di lavoro subordinato, il quale pertanto va ricondotto in capo a chi di tali apparecchiature dispone in concreto.

Tribunale di Padova - n.550 del 16 luglio 2019

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