Sussiste in re ipsa anche se la preponente non se ne avvantaggia

L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l’agente per l’incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l’avviamento dell’impresa, con la conseguenza che tale condizione deve considerarsi sussistente, ed è dovuta l’indennità, ove i contratti  conclusi dall’agente siano di durata,  in quanto lo sviluppo dell’avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono “in re ipsa”, mentre non rileva la circostanza che la preponente non se ne avvantaggi per suo fatto volontario (come la cessione dell’azienda o la sua messa in liquidazione).

Sentenza:

Corte di Cassazione – n. 7567 del 01.04.2014