In materia di distinzione tra lavoro autonomo e dipendente interviene la Corte con citata sentenza affermando che è da considerarsi lavoro dipendente il rapporto del fisioterapista a cui il titolare del centro sanitario predisponga giornalmente l’elenco degli impegno con i pazienti da assistere e i trattamenti da erogare.
Nella fattispecie, la Corte, pur riconoscendo che la prestazione svolta dal lavoratore è connotata da un elevato grado di professionalità, e che il fisioterapista lavora anche per altri istituti, nello svolgimento in concreto della prestazione, ha rinvenuto il requisito della soggezione al potere gerarchico del datore di lavoro nel fatto che lo stesso impartisca giorno per giorno le sue direttive.
Sentenza:
Corte di Cassazione – n. 8364 del 9 aprile 2014