L’accettazione tacita della deroga all’esclusiva può desumersi anche dal comportamento della parte successivo alla stipula del contratto. Nel caso specifico la preponente aveva inviato all’agente una comunicazione di revoca dell’esclusiva, a cui l’agente non aveva replicato che tre anni dopo.
Rileva la Corte che il diritto di esclusiva è un elemento naturale, non già essenziale del contratto di agenzia, che sussiste quindi anche in mancanza di una espressa pattuizione sul punto. Le parti tuttavia sono libere di derogarvi, sia in maniera espressa che mediante comportamento concludente, secondo principio di buona fede. Sullo stesso solco una precedente sentenza del 2004 (n. 6552) secondo cui è stata ritenuta configurare deroga all’esclusiva la circostanza che l’agente aveva sempre operato per ditte concorrenti provvedendo a segnalare i relativi incarichi ricevuti.